Sanzioni penali, amministrative e ammende per inadempienze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 - Aggiornamento 2024
Non sono delegabili:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
- la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate.
Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in azienda) e dati relativi agli infortuni.
Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d’opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate.
Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati.
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.
Mancata informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate. Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di pericolo grave e immediato e sulla ripresa del lavoro.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 €
Mancata nomina del Medico competente, nomina dei preposti, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €
Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze).
Mancato controllo sanitario.
Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 €
Mancata custodia del documento di valutazione rischi, riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2
Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 €
Mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore
Mancata comunicazione all’RSPP dei dati necessari per la valutazione dei rischi.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 €
Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori.
Mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni da 1 a 3 giorni entro 48 ore.
Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 €
Mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 € per ogni lavoratore
Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate.
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 €
Mancata verifica sull’accesso ai luoghi da lavoro pericolosi; sull’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione.
Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti.
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 €
Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma.
Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 €
Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, DPI e impianti non a norma.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 14.238,38 a 56.953,56 €
Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma.
Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €
Maggiorazione delle Sanzioni
La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la “maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori”.
In particolare, la lett. d) del comma 445 “stabilisce l’aumento del:
a. 20% degli importi previsti da:
- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxi sanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008”.
Inoltre la lett. e) del comma 445 introduce anche un concetto di “recidiva” in quanto le maggiorazioni:
“sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.