Sanzioni penali, amministrative e ammende per inadempienze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 - Aggiornamento 2024

Non sono delegabili:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 17, 28, 29)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 17, 28, 29)
Valutazione di TUTTI  i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l’RSPP ed il Medico competente (ove previsto). Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione  e protezione o mancata frequenza  del corso in caso di autonomina.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 L’arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante  o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni  o mutageni,  amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere, ricovero e cura con più di 50 lavoratori.
Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell’adeguamento), o mancata consultazione del RLS.
Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza  e formazione.
Mancato aggiornamento  del documento (entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive,  infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico.
Ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 €
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 3, 18, 26, 43)
SANZIONE : art.55

Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate.
Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in azienda) e dati relativi agli infortuni.
Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d’opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate.
Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati.
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.
Mancata informazione  dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate. Mancata informazione a tutti i lavoratori  sulle misure in caso di pericolo grave e immediato e sulla ripresa del lavoro.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 €

Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €
Mancata verifica di idoneità del lavoratori prima della mansione. Incarichi rischiosi affidati  solo a lavoratori con adeguata formazione  e addestramento. Richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione e utilizzo dei DPI. Protezione popolazione e ambiente esterno. Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prevenzione incendi e primo soccorso. Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prevenzione incendi e primo soccorso e al RLS. Mancata misure di prevenzione incendi e presenza di mezzi di estinzione.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €

Mancata nomina del Medico competente, nomina dei preposti, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €

Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento  unico rischio interferenze).
Mancato controllo sanitario.

Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 €

Mancata custodia del documento di valutazione rischi, riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti  previsti  da art. 35, comma 2
Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 €

Mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore
Mancata comunicazione all’RSPP dei dati necessari per la valutazione dei rischi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 €

Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro  dei lavoratori.
Mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni  da 1 a 3 giorni entro 48 ore.
Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 €

Mancata consegna ai lavoratori  in appalto della tessera di riconoscimento.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 € per ogni lavoratore

PREPOSTO (art.19)
SANZIONE: art.56

Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate.

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 €

Mancata verifica sull’accesso ai luoghi da lavoro pericolosi; sull’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione.
Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti.

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 €

PROGETTISTI (art. 22)
SANZIONE: art.57

Progetti rispettanti i principi generali  di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma.

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 €

FABBRICANTI E FORNITORI (art. 23)
SANZIONE: art.57

Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, DPI e impianti non a norma.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 14.238,38 a 56.953,56 €

INSTALLATORI (art. 24)
SANZIONE: art.57

Progetti rispettanti i principi generali  di prevenzione  e scelta di attrezzature e componenti  a norma.

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €

Maggiorazione delle Sanzioni

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la “maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori”.

In particolare, la lett. d) del comma 445 “stabilisce l’aumento del:

a. 20% degli importi previsti da:

  •  art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxi sanzione per lavoro nero;
  •  art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
  •  art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
  •  dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
     

b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008”.
 

Inoltre la lett. e) del comma 445 introduce anche un concetto di “recidiva” in quanto le maggiorazioni:

“sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.